IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva di cui al verbale 6 luglio 1993;
    Rilevato  che  Bernardini  Romolo,  ed altri, con distinti ricorsi
 depositati in data 7 ottobre  1992,  hanno  chiesto  che  il  pretore
 condannasse   l'I.N.P.S.   a   corrispondenre  loro  l'indennita'  di
 disoccupazione agricola, gia' percepita  negli  anni  1981/87,  nella
 misura risultante dalla rivalutazione in base agli indici ISTAT delle
 somme  di  L.  800, prevista dalla legge n. 114/74, per effetto della
 sentenza n. 497/1988 della Corte costituzionale;
    Rilevato altresi' che tutti i processi sono stati riuniti;
    Rilevato che l'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di  cui  all'art.
 4, primo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella
 legge 14 novembre 1992, n. 438;
    Ritenuto  che  l'eccezione  appare  fondata, atteso che la domanda
 amministrativa di riliquidazione e' stata presentata dal Bernadini in
 data 11 ottobre 1988  (e  in  date  prossime  a  questa  dagli  altri
 ricorrenti),   e  da  tale  data  (salvo  il  termine  di  legge  per
 l'esaurimento del procedimento  amministrativo)  decorre  il  termine
 annuale di decadenza, che quindi e' certamente scaduto;
    Ritenuto  che  nel  caso di specie e' applicabile il citato art. 4
 del d.l. n. 384, in luogo del  previgente  art.  47  del  d.P.R.  n.
 638/1970  (che  prevedeva un termine quinquennale per la proposizione
 dell'azione giudiziaria) in quanto  il  presente  processo  e'  stato
 instaurato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge (art. 4,
 terzo comma, del d.l. n. 384);
    Ritenuto  che,  contrariamente  alla tesi dell'I.N.P.S., alla data
 del  deposito  dei  ricorsi  non  era  invece  scaduto   il   termine
 quinquennale,  di cui al predetto art. 47, terzo comma, del d.P.R. n.
 639/1970;
    Ritenuto  che  deve  essere  sollevata,  d'ufficio,  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  primo e terzo comma, del
 citato decreto-legge n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992;
    Considerato che la questione e' rilevante ai  fini  del  decidere,
 atteso che l'applicazione delle norma impugnata determinerebbe in via
 preliminare  l'accoglimento dell'eccezione di decadenza e, quindi, il
 rigetto delle domande dei ricorrenti, peraltro  fondate  nel  merito,
 come  questo  pretore  ha  affermato  numerose volte, alla luce delle
 sentenze n. 497/1988 e 295/1991 della Corte costituzionale;
   Considerato  che  la  questione  suddetta  non  e'   manifestamente
 infondata  per i motivi piu' ampiamente espressi dal pretore di Lecce
 nell'ordinanza 31 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 24 dell'8  giugno
 1993) e cioe' in quanto:
       A)  v'e'  contrasto  con l'art. 3 della Costituzione poiche' e'
 stata  posta  una  irragionevole  discriminazione  tra  soggetti  che
 abbiano  iniziato  l'azione  giudiziaria prima dell'entrata in vigore
 del d.l. n. 384/1992 e soggetti che  l'abbiano  iniziata  dopo  tale
 data,  mentre  per  tutti  la  normativa  precedente  riconosceva  la
 facolta' di adire  il  giudice  entro  cinque  anni  dalla  decisione
 amministrativa;
       B)  v'e'  contrasto con l'art. 24 della Costituzione poiche' il
 termine annuale era gia' scaduto quando e' entrato in vigore il d.l.
 n. 384/1992, e i ricorrenti sono stati  cosi'  privati  della  tutela
 giurisdizionale del proprio diritto, non per loro inerzia, atteso che
 era  in  corso  il  piu'  ampio  termine  quinquennale previsto dalle
 normative previgenti;
       C) v'e' contrasto con  l'art.  38  della  Costituzione  poiche'
 nelle  circostanze  di  cui sopra, e cioe' con l'entrata in vigore di
 una norma che ne ha reso impossibile la tutela in  giudizio,  ponendo
 un  termine  di  decadenza annuale, peraltro gia' scaduto, mentre era
 ancora  in  corso  quello  quinquennale  previsto   dalla   normativa
 previgente,  ed  in mancanza di qualsiasi norma transitoria, e' stato
 pregiudicato il diritto ad una prestazione previdenziale.