IL PRETORE Sciogliendo la riserva di cui al verbale 6 luglio 1993; Rilevato che Bernardini Romolo, ed altri, con distinti ricorsi depositati in data 7 ottobre 1992, hanno chiesto che il pretore condannasse l'I.N.P.S. a corrispondenre loro l'indennita' di disoccupazione agricola, gia' percepita negli anni 1981/87, nella misura risultante dalla rivalutazione in base agli indici ISTAT delle somme di L. 800, prevista dalla legge n. 114/74, per effetto della sentenza n. 497/1988 della Corte costituzionale; Rilevato altresi' che tutti i processi sono stati riuniti; Rilevato che l'I.N.P.S. ha eccepito la decadenza di cui all'art. 4, primo comma, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438; Ritenuto che l'eccezione appare fondata, atteso che la domanda amministrativa di riliquidazione e' stata presentata dal Bernadini in data 11 ottobre 1988 (e in date prossime a questa dagli altri ricorrenti), e da tale data (salvo il termine di legge per l'esaurimento del procedimento amministrativo) decorre il termine annuale di decadenza, che quindi e' certamente scaduto; Ritenuto che nel caso di specie e' applicabile il citato art. 4 del d.l. n. 384, in luogo del previgente art. 47 del d.P.R. n. 638/1970 (che prevedeva un termine quinquennale per la proposizione dell'azione giudiziaria) in quanto il presente processo e' stato instaurato dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge (art. 4, terzo comma, del d.l. n. 384); Ritenuto che, contrariamente alla tesi dell'I.N.P.S., alla data del deposito dei ricorsi non era invece scaduto il termine quinquennale, di cui al predetto art. 47, terzo comma, del d.P.R. n. 639/1970; Ritenuto che deve essere sollevata, d'ufficio, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del citato decreto-legge n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992; Considerato che la questione e' rilevante ai fini del decidere, atteso che l'applicazione delle norma impugnata determinerebbe in via preliminare l'accoglimento dell'eccezione di decadenza e, quindi, il rigetto delle domande dei ricorrenti, peraltro fondate nel merito, come questo pretore ha affermato numerose volte, alla luce delle sentenze n. 497/1988 e 295/1991 della Corte costituzionale; Considerato che la questione suddetta non e' manifestamente infondata per i motivi piu' ampiamente espressi dal pretore di Lecce nell'ordinanza 31 marzo 1993 (Gazzetta Ufficiale n. 24 dell'8 giugno 1993) e cioe' in quanto: A) v'e' contrasto con l'art. 3 della Costituzione poiche' e' stata posta una irragionevole discriminazione tra soggetti che abbiano iniziato l'azione giudiziaria prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 384/1992 e soggetti che l'abbiano iniziata dopo tale data, mentre per tutti la normativa precedente riconosceva la facolta' di adire il giudice entro cinque anni dalla decisione amministrativa; B) v'e' contrasto con l'art. 24 della Costituzione poiche' il termine annuale era gia' scaduto quando e' entrato in vigore il d.l. n. 384/1992, e i ricorrenti sono stati cosi' privati della tutela giurisdizionale del proprio diritto, non per loro inerzia, atteso che era in corso il piu' ampio termine quinquennale previsto dalle normative previgenti; C) v'e' contrasto con l'art. 38 della Costituzione poiche' nelle circostanze di cui sopra, e cioe' con l'entrata in vigore di una norma che ne ha reso impossibile la tutela in giudizio, ponendo un termine di decadenza annuale, peraltro gia' scaduto, mentre era ancora in corso quello quinquennale previsto dalla normativa previgente, ed in mancanza di qualsiasi norma transitoria, e' stato pregiudicato il diritto ad una prestazione previdenziale.